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Lo "status" di rifugiato va riconosciuto a chi rischi una pena detentiva nel proprio Paese per ragioni legate all'orientamento sessuale - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 26 settembre 2022, n. 28019

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 26 settembre 2022, n. 28019; Pres. Tria, Rel. Cons. Michelini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d) , integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito. (FF)


Stranieri – Protezione internazionale – Omosessualità; Rif. Leg. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5

autore: Ferrandi Francesca