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Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre valutare gli indici di significativa integrazione sociale del richiedente - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 09 settembre 2022, n. 26612

Martedì, 27 Settembre 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona | Stranieri
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 09 settembre 2022, n. 26612; Pres. Di Marzio, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia. Qualora, poi, si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno. (FF)


Immigrazione – Stranieri – Protezione sussidiaria umanitaria – Protezione internazionale - Richiesta; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

autore: Ferrandi Francesca