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Il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 settembre 2022, n. 25827

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 settembre 2022, n. 25827; Pres. Spirito, Rel. Cons. Pellicchia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum".  (FF)


Risarcimento del danno - Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni; Rif. Leg. L. n. 210 del 1992

autore: Ferrandi Francesca