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Non è conforme a diritto l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, L. n. 40 del 2004 - Cass. Civ., Sez. I, ord., 13 luglio 2022, n. 22179

Non è conforme a diritto l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, L. n. 40 del 2004, secondo cui i nati a seguito dell'applicazione di P.M.A. (procreazione medicalmente assistita) hanno comunque «lo stato di figli» della coppia che ha espresso il consenso all'utilizzazione delle tecniche medesime, al fine di assicurare piena tutela al minore nato, in Italia, a seguito di un progetto di procreazione condiviso dalla coppia di sesso femminile, stante il preminente interesse dello stesso di essere riconosciuto figlio di entrambe coloro che hanno concorso alla sua nascita.
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore. (VC)
 

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - Rettificazione di atto di stato civile - Adozione - Procreazione medicalmente assistita - Coppie omosessuali - Rif. Leg. artt. 6, 8 e 9 della Legge 19 febbraio 2004 n. 40; artt. 74, 250 e 300 cod. civ.; artt. 44 e 55 della Legge 4 maggio 1983, n. 184; artt. 3, 30 e 31 Cost.