Delibabile la sentenza di nullità ecclesiastica per errore dell'altro coniuge su di una qualità essenziale del consorte - Cass. Civ., Sez. I, ord. 1 giugno 2022 n. 17910
Si ringrazia l'Avv. Clara Mecacci del Foro di Grosseto per la segnalazione dell'interessante provvedimento
La convivenza come coniugi, pur essendo elemento essenziale del matrimonio – rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio atto presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in particolare, non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. (VC)
Matrimonio – Nullità del matrimonio – Delibazione sentenza ecclesiastica – Dolo – Convivenza matrimoniale – Irrilevanza del periodo di convivenza – Errore essenziale – Rif. Leg. art. 122 cod. civ.
La convivenza come coniugi, pur essendo elemento essenziale del matrimonio – rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio atto presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in particolare, non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. (VC)
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Come è noto, l’errore essenziale che concerna l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da ostacolare la vita coniugale sono causa di nullità del matrimonio ai sensi dell’art. 122 cod. civ.
Affinchè possa dichiararsi nullo il matrimonio, occorre che la patologia fosse preesistente al matrimonio, risultando irrilevante la circostanza che si sia manifestata soltanto in seguito ed occorre che essa sia ignorata dall'altro coniuge o non sufficientemente conosciuta prima delle nozze incidendo negativamente sulla vita di coppia. Questo elemento deve essere valutato tenendo conto delle condizioni dell'altro coniuge, della sua personale concezione della sessualità, della procreazione, del matrimonio, delle sue origini, della sua cultura e della sua personalità.
L'irrilevanza del dolo nell'ordinamento civile non esclude, in mancanza di un principio di ordine pubblico, che possa essere delibata la sentenza ecclesiastica che fondi su tale vizio l'invalidità del matrimonio, specie quando la dissimulazione operata dal coniuge abbia avuto ad oggetto circostanze, come una malattia taciuta dal coniuge che impedisca la procreazione, considerata dall'art. 122 cod. civ. come oggetto di errore essenziale.
Valeria Cianciolo
autore: Cianciolo Valeria
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