Misure a tutela del credito di mantenimento. Tribunale di Lecce, 28 marzo 2022, est. Capone
Il reddito di cittadinanza, in quanto sprovvisto di natura alimentare ed avente carattere di misura di politica attiva dell’occupazione, può essere attinto da un ordine di pagamento diretto per tutelare i bisogni primari dei figli.
La totale inadempienza del resistente e la precarietà del reddito dallo stesso percepito giustificano il sequestro di cui all’art. 156, c. 6 c.c., sussistendo il rischio che l’obbligo di mantenimento resti inadempiuto (almeno in parte) anche in futuro.
Ordine al terzo e sequestro dei beni del coniuge possono concorrere. L’importo del sequestro va stabilito sulla base della prevedibile durata dell’assegno e tenendo conto anche delle spese straordinarie. (CF)
Separazione – effetti – tutela del credito
Rif. Leg.: art. 156 VI co. c.c.
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autore: Fossati Cesare
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