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L'amante non risarcisce, ma esercita il suo diritto alla libera espressione della propria personalità  - Corte d'Appello di Perugia, sent. 29 marzo 2022, n. 156

Martedì, 12 Aprile 2022
Giurisprudenza | Merito | Addebito della separazione | Responsabilità | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Perugia
Corte d'Appello di Perugia, sent. 29 marzo 2022, n. 156 – Pres. Matteini, Cons. Est. De Lisio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio sono causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con conseguenze anche di natura patrimoniale e si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Possono coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.
I doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. Tale danno non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.
Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l'onore- del coniuge tradito, e purchè risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto. In caso contrario, infatti, il comportamento dell'amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge. (VC)



Separazione – Addebito– Risarcimento del danno endofamiliare – Rif. Leg. Artt. 2043, 2059 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria