Adozione in casi particolari e preminente interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2022, n. 10989
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna aveva escluso i presupposti dell'adozione ex art. 44, comma 1, lett. b) in quanto, a suo dire, non sussistendo lo stato di abbandono della minore, la stessa coesistenza dei rapporti tra quest'ultima, il padre e il ricorrente, nuovo marito della madre pienamente accettato dalla bambina in stato di grande serenità, non corrispondeva al suo concreto interesse. Tuttavia, tale motivazione, secondo gli Ermellini, è, invece, in contrasto con la norma richiamata, nell'esegesi che ne è stata data dalla stessa S.C. (cfr. sentenze n. 33 e 32 del 2021; n. 221 del 2019; n. 272 del 2017; n. 183 del 1994) e che ora è riconosciuta come diritto vivente dalla Corte Costituzionale.
Invero, la Corte territoriale aveva dato rilievo al persistere dei rapporti tra il padre della minore quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda di adozione, travisando il contenuto delle sentenze di legittimità che contemplano, al contrario, la continuità relazionale con il padre della minore, il quale versi nell'impossibilità di esercitare con pienezza la responsabilità genitoriale.
La fallacia della motivazione della Corte territoriale bolognese, nella parte in cui ha ritenuto che l'adozione in questione non corrispondesse all'interesse della minore, non sussistendo lo stato di abbandono da parte del genitore biologico e alla luce della coesistenza dei rapporti tra la madre e quest'ultimo, emerge con maggiore evidenza alla luce della sentenza della Consulta n. 79, pubblicata il 28.3.2022, che ha espresso le ragioni del contrasto del predetto art. 44 con l’art. 3 e 31 Cost., comma 2, e con la violazione anche dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Francesca Ferrandi
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In tema di adozione, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss., della L. n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d. (FF)
Adozione – Adozione in casi particolari - Dichiarazione di adottabilità; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983, ex art. 44, comma 1, lett. b)
autore: Ferrandi Francesca
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