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Diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite e pagamento dell'Imu - Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 28 gennaio 2021 e 28 settembre 2021


Si ringrazia l’avv. Libera Micaela Francioso del foro di Lecce, socia ONDIF - Sezione di Lecce, per la segnalazione dei provvedimenti

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con due sentenze riguardanti lo stesso immobile, ha ribadito che il diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 c.c. riconosciuto al coniuge superstite ed avente ad oggetto la casa adibita a residenza familiare, le conferisce la qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte e dell’Imu in particolare. Tale principio vale anche qualora l’immobile, sebben catastalmente distinto in n. 3 sub, di fatto è unico ed è per intero abitato dalla madre in forza del suo diritto di abitazione.

Nella specie, il Comune notificava al ricorrente, figlio comproprietario per un terzo dell’immobile a seguito di successione ereditaria, avviso di accertamento relativo ad IMU per gli anni 2014-15 e successivamente per gli anni 2016-17.

Il ricorrente, con due ricorsi separati, impugnava gli avvisi di accertamento adducendo che, in qualità di figlio coerede nudo proprietario per 1/3 dell’immobile a seguito di dichiarazione di successione, non è tenuto al pagamento dell’IMU in quanto unico soggetto passivo è la madre che, in qualità di coniuge superstite, conserva il diritto di abitazione sull’intero immobile nel quale mantiene la residenza anagrafica e dimora abituale. L’immobile, originariamente e tuttora formato da tre subalterni, risulta essere solo catastalmente formato da tre unità ma, di fatto, costituisce unica abitazione nella quale la coniuge superstite, ha continuato ad abitare e ad utilizzarlo per i suoi bisogni e della sua famiglia: anche la figlia e il di lei marito hanno continuato ad abitare l’immobile con la madre. L’abitazione non è stato oggetto di divisione ereditaria. Risulta tuttora oggetto di comunione tra gli eredi.
Facendo proprie le deduzioni del ricorrente, la Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha emesso la sentenza n. 188/2021 accogliendo totalmente il ricorso con le seguenti motivazioni: “il ricorso è fondato e come tale va accolto. A seguito della proposizione del ricorso il Comune di Casarano ha riconosciuto che la madre del ricorrente abbia un diritto di abitazione sull’immobile oggetto di accertamento, ma ha ritenuto che tale diritto sia limitato ad uno dei n. 3 sub di cui l’immobile catastalmente si compone. Il ricorrente ha dedotto che l’immobile, sebben catastalmente distinto in n. 3 sub, di fatto è unico ed è per intero abitato dalla madre in forza del suo diritto di abitazione. Il Comune non ha fornito prova contraria sicché gli accertamenti vanno annullati per intero inteso che la madre del ricorrente è l’unico soggetto passivo di imposta in forza del suo diritto ex art. 540 co. 2 c.c. (cfr. Comm, Trib. Prov.le Reggio Emilia 7.4.2017 n. 103”.

Successivamente anche la Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il secondo ricorso, emettendo la sentenza n. 1387/2021 contenente le seguenti motivazioni “Si premette che il ricorso n. 261/2020 R.G. opposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento n.1283 e n. 1235 del 17.10.2019, concernenti l’ Imu per gli anni 2014 e 2015 e per lo stesso immobile risulta deciso con sentenza di accoglimento n.188 del 17.12.2020, che ha disposto l’annullamento dei predetti atti.

Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite ed avente ad oggetto la casa adibita a residenza familiare le conferisce la qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte e dell’Imu in particolare. Il relativo motivo di ricorso appare fondato. Le suesposte valutazioni determinano l’accoglimento del ricorso”.

 

Mercoledì, 23 Marzo 2022
Giurisprudenza | Regime fiscale della famiglia | Casa coniugale | Merito Sezione Ondif di Lecce
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 28 settembre 2021; Pres. Pepe, Rel. Arturo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 28 gennaio 2021; Pres. Rel. Memmo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, c.c., riconosciuto al coniuge superstite ed avente ad oggetto la casa adibita a residenza familiare, conferisce a quest’ultimo la qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte ed, in particolare, dell’Imu. (FF)

 

Diritto di abitazione - Casa familaire - Coniuge superstite - Pagamento imposte e imu; Rif. Leg. Art. 540, secondo comma, c.c.

autore: Ferrandi Francesca