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Vaccini. E' obbligo del giudice tutelare procedere all'ascolto informato del minore - Tribunale Genova, ord. 23 dicembre 2021

Ondif ringrazia per la segnalazione del provvedimento il Giudice dr. Domenico Pellegrini, Presidente Relatore dell'ordinanza qui pubblicata

L’art. 3 co. 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 dispone che: “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.
Al caso di specie, essendosi verificato un conflitto tra il minore e uno dei genitori in ordine alla vaccinazione in presenza di assenso dell’altro genitore, è applicabile l’art. 3 comma 5 della l. 219/2017.
Il percorso logico seguito dal Tribunale costituisce esempio di perfetto perseguimento del principio di interesse del minore.
Valeria Cianciolo

Sabato, 29 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale Genova, ord. 23 dicembre 2021 – Pres. Est. Pellegrini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ erroneo il provvedimento del giudice tutelare che ha attribuito agli accordi fra i coniugi, peraltro evidentemente superati dagli eventi successivi al divorzio, la natura di vero e proprio requisito di ammissibilità del ricorso al giudice tutelare, arrivando a rigettare il ricorso senza entrare nel merito e senza l’audizione del minore, presupponendo ed impropriamente imponendo alle parti il ricorso ad una atipica mediazione attraverso i propri ctp.
Il minore è un soggetto di diritti che proprio per questo ha diritto innanzitutto di essere ascoltato dal giudice.
Ma nel caso di specie, ove si discute di diritti personalissimi quali quelle alle cure e al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il minore è il primo titolare di tali diritti personali ed ha quindi diritto di farli valere davanti al giudice.
Trattandosi poi del diritto alla salute la richiesta del minore di poter adire ai servizi sanitari essenziali forniti dallo Stato veniva prima di qualunque problematica inerente ai rapporti tra gli adulti e ai loro conflitti.
 
Responsabilità genitoriale - Vaccino – Covid 19 - Autorizzazione al vaccino - Divorzio – Minore – Rif. Leg. artt. 24 e 32 Cost.; art. 739 c.p.c.; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli; art. 3 co. 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

 

autore: Cianciolo Valeria