Scioglimento dell'unione civile non convertibile in matrimonio a seguito di rettifica del sesso. Alla Consulta un altro caso Bernaroli? - Tribunale di Lucca, 14 gennaio 2022
Si ringrazia il dr. Giampaolo Fabbrizzi Giudice del Tribunale di Lucca estensore del provvedimento e che ha rimesso la questione alla Consulta, per averne consentito ad Ondif la pubblicazione
L'art. 1 comma 26 della legge, 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà) dispone che nel caso di unione civile, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell’unione civile, senza alcuna possibilità di una scelta diversa. Il legislatore ha adottato delle soluzioni diverse tra matrimonio ed unione civile, in presenza della rettificazione di sesso di uno dei coniugi o di una delle parti. Al contrario, l’art. 1, comma 27, ha previsto che alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano manifestato volontà di mantenere in vita il vincolo di coppia, consegue automaticamente l’instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale sotto molteplici profili.
Valeria Cianciolo
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Il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale:
dell’art. 1, comma 26 legge 76 del 2016, nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell’attore dell’altro contraente dell’unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo, in relazione all’art. 2 Costituzione e in qualità di norme interposte, ai sensi dell’articolo 117 Cost. gli art.8 e 14 della Cedu;
dell’art. 1, comma 26 legge 76 del 2016 con riferimento all’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento tra lo scioglimento automatico dell’unione civile omo affettiva in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti previsto da tale norma, e quanto stabilito dal successivo comma 27 nel caso in cui la medesima fattispecie attraverso l’unione di due persone eterosessuali unite in matrimonio e pertanto laddove non si estende all’unione civile con la norma censurata, un regime analogo;
dell’art. 31, comma 3 D. Lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non prevede che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di rettificazione sia modificato anche all’altro contraente dell’unione civile in relazione agli articoli 2, 3 Cost. e in qualità di norme interposte, ai sensi dell’articolo 117 Cost punto, degli articoli 8 e 14 della Cedu;
autore: Cianciolo Valeria
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