La tabella milanese sul danno da premorienza non è conforme al parametro dell'equità - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 29 dicembre 2021, n. 41933
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Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Risarcimento dei danni – Danno da premorienza - Liquidazione e valutazione - Successioni; Rif. Leg. Artt. 1226, 2043 e 2059 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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