Adozione mite e interesse del minore a conservare il legame con la famiglia di origine - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40308
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La pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento impone ormai di valutare, di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine e se l'adozione che recida ogni rapporto con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semiabbandono, in cui la idoneità non piena dei genitori biologici non escluda l'opportunità della loro presenza nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei confronti del minore, possa o meno rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto che l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio e che il nostro ordinamento conosce modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia d'origine e consentono la conservazione del rapporto, quali per l'appunto le forme di adozione disciplinate della L. n. 1984 del 1983, artt. 44 e segg.. In tale contesto, va rilevato che l'esclusione di una piena idoneità dei genitori, anche riscontrata dal provvedimento di decadenza dei medesimi dalla responsabilità genitoriale, non comporta, che gli stessi non possano rivestire un ruolo importante e complementare, rispetto a quello svolto dalle coppie affidatarie, nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi e tale possibilità deve essere considerata dai giudici di merito mediante un approfondimento della peculiare situazione concreta dei genitori biologici che non intendono abbandonare i figli, pur sentendo di non essere ancora pienamente in grado di accudirli, mediante il ricorso ai mezzi istruttori necessari, se del caso anche mediante una consulenza psicologica.
Adozione - Dichiarazione di adottabilità - Stato di abbandono - In genere; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983.
autore: Ferrandi Francesca
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