Testamento. La falsità della data non costituisce, di per sà, causa di annullabilità - Corte d'Appello di Cagliari, sez. I, sent. 10 settembre 2021, n. 381
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L’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto.
Il carattere di requisito di forma proprio della data del testamento olografo fa si che, ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile - nella sua completezza di giorno, mese e anno - dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde. Non rileva invece – sempre ai fini della validità del testamento - che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera.
Testamento - Data - Erroneità della data - Annullamento del testamento - Non sussite; Rif. Leg. 606 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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