L'affido ai servizi non necessita di un termine di durata. Corte d'Appello di Bologna, 29 marzo 2021
Divorzio diretto in applicazione della legge comune agli sposi (tunisina).
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla base della legge della residenza dei figli (italiana).
Nonostante l'elevatissima conflittualità rilevata nella coppia genitoriale, quest'ultima riesce a raggiungere un accordo ai fini della trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio a domanda congiunta, concordando di lasciare l'affidamento di figli ai servizi sociali, come già stabilito con l'ordinanza presidenziale.
La sentenza viene impugnata nella sola parte in cui prevedeva un affidamento ai servizi della durata di sei anni.
Il reclamante lamenta che una simile durata dell’affidamento ai servizi finirebbe con il menomare il rapporto padre-figli e violare i principi di cui agli artt. 30 Cost. e 337-ter c.c.
Per la Corte, nel disporre la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali della prole minorenne, non pare necessario predeterminare la durata, dal momento che il provvedimento resta in essere fino a quando non si verifichino mutamenti nello stato di fatto, nei rapporti fra le parti, nell’atteggiamento dei genitori nei confronti della prole (e viceversa) atti a giustificarne la modifica, vigendo in materia di affidamento dei figli minori e mantenimento della prole e del coniuge il principio "rebus sic stantibus".
editor: Fossati Cesare
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