Esclusa una holding familiare se il rapporto tra imprese legate ai diversi familiari è di collaborazione e sostegno reciproco - Tribunale Bologna, Sez. spec. imprese, 19 settembre 2021
Nelle società di fatto tra consanguinei, la prova dell'esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, dovendosi basare su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale.
Laddove non sussistano i presupposti di una struttura piramidale, può configurarsi una responsabilità per mala gestio del familiare che, pur non partecipando quale socio a una vera e propria holding di fatto, abbia, comunque, agito in veste di amministratore di fatto della società fallita.
(Nella fattispecie, il Tribunale ha escluso l'esistenza di una società di fatto volta all'attività di direzione e coordinamento delle diverse imprese facenti capo ai tre componenti del gruppo familiare, accertando, invece, gli estremi di una responsabilità per mala gestio dei liquidatori di diritto e di fatto della società fallita).
Impresa familiare – Società di fatto - Società fra consanguinei – Presupposti - Fallimento – Rif. Leg. artt. 2489, 2476, 2394, 2497 cod. civ., 146 co. 2 L.F
editor: Cianciolo Valeria
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