Impresa familiare e convivente more uxorio. Le Sezioni Unite rimettono la questione alla Consulta - Cass. Civ., Sez. Unite, ord. interl. 18 gennaio 2024 n. 1900

Giovedì, 18 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Impresa familiare | Convivenze | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Unite, ord. interl. 18 gennaio 2024 n. 1900 - Pres. D'Ascola, Cons. Rel. Marotta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale dell’articolo 230 bis c.c. poiché disponendo questo al primo comma che: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato…” ed indicando al terzo comma “Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”, non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio.

Al seguente link https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513018/impresa-familiare-e-convivente-more-uxorio-rimessa-la-questi.html
è possibile leggere l'ordinanza interlocutoria del 24 gennaio 2023 n. 2121 con la quale erano stati rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili.

Impresa Familiare – Convivente more uxorio – Rif. Leg. art. 230-bis cod. civ.; artt. 8 e 14 CEDU; artt. 2,3, 4, 35, 36 e 117 Cost.; art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

editor: Cianciolo Valeria