Le pendenze penali non sono ostative al riconoscimento del figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 settembre 2021 n. 24718
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Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Pertanto, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie violenza sessuale con pena già espiata) non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento; neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".
Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - In genere - Riconoscimento del figlio naturale - Diritto primario - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza di procedimento penale a carico del genitore richiedente - Condizione ostativa al riconoscimento - Esclusione – Rif. Leg. art. 250 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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