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Le pendenze penali non sono ostative al riconoscimento del figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 settembre 2021 n. 24718

Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 settembre 2021 n. 24718 -  Pres. Valitutti, Cons. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Pertanto, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie violenza sessuale con pena già espiata) non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento; neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".

 

Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - In genere - Riconoscimento del figlio naturale - Diritto primario - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza di procedimento penale a carico del genitore richiedente - Condizione ostativa al riconoscimento - Esclusione – Rif. Leg. art. 250 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria