Arresto delle Sezioni Unite sul riconoscimento della protezione umanitaria - Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 9 settembre 2021, n. 24413
Venerdì, 10 Settembre 2021
Giurisprudenza
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| Diritti della persona
| Legittimità
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
Immigrazione – Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Integrazione sociale nel Paese di accoglienza – Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel Paese d’origine – Criteri – Rimpatrio nel Paese di origine – Compromissione della vita privata e familiare ex art 8 CEDU – Rilevanza; Rif. Leg. T.U. Immigrazione; art. 8 CEDU
Immigrazione – Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Integrazione sociale nel Paese di accoglienza – Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel Paese d’origine – Criteri – Rimpatrio nel Paese di origine – Compromissione della vita privata e familiare ex art 8 CEDU – Rilevanza; Rif. Leg. T.U. Immigrazione; art. 8 CEDU
editor: Ferrandi Francesca
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