La corresponsione dell'assegno di mantenimento si prescrive alle singole scadenze di pagamento - Tribunale di Napoli, sent. 29 luglio 2021
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In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.
Così come il versamento diretto ad iniziativa del datore di lavoro dell'obbligato costituisce conseguenza immediata della richiesta della parte, l'adeguamento Istat dell'assegno è un effetto automatico dell'obbligo.
Divorzio – Strumenti di garanzia – Adempimento del terzo – Rif. Leg. art. 1260 c.c.; art. 8 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
autore: Cianciolo Valeria
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