Il fedecommesso non assistenziale comporta la nullità della sostituzione e la piena validità dell'istituzione - Tribunale Torino, Sent., 26 luglio 2021
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Si ha sostituzione fedecommissaria se il testatore attribuisce la titolarità sugli stessi beni prima all'istituito e poi al sostituito. E’ dunque necessario che vi sia una doppia chiamata negli stessi beni ed al medesimo titolo di due o più persone.
La sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale comporta la nullità della sostituzione e la piena validità ed efficacia dell'istituzione.
Successione – Testamento olografo - Sostituzione fedecommissaria – Rif. Leg. art. 692 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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