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Il fedecommesso non assistenziale comporta la nullità  della sostituzione e la piena validità  dell'istituzione - Tribunale Torino, Sent., 26 luglio 2021

Venerdì, 20 August 2021
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Torino
Tribunale Torino, Sent., 26 luglio 2021 – Pres. La Marca, Giud. Rel. Moroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ha sostituzione fedecommissaria se il testatore attribuisce la titolarità sugli stessi beni prima all'istituito e poi al sostituito. E’ dunque necessario che vi sia una doppia chiamata negli stessi beni ed al medesimo titolo di due o più persone.
La sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale comporta la nullità della sostituzione e la piena validità ed efficacia dell'istituzione.
 

Successione – Testamento olografo - Sostituzione fedecommissaria – Rif. Leg. art. 692 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria