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L'assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 8 luglio 2021, n. 19561

Lunedì, 2 August 2021
Giurisprudenza | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 8 luglio 2021, n. 19561- Pres. Bisogni, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.

 

Assegnazione casa familiare – Presupposti - Convivenza con figli maggiorenni conviventi e non autonomi economicamente - Rif. Leg. art. 337 sexies cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria