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Sul rifiuto dell'ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione sull'atto di nascita della minore della dichiarazione di riconoscimento del figlio - Trib. Roma, decreto 2 aprile 2021

Martedì, 4 Maggio 2021
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Merito Sezione Ondif di Roma
Tribunale di Roma, decreto 2 aprile 2021; Pres. Ienzi, Rel. Albano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, che mirano a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata; stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell'interesse del titolare della posizione soggettiva. Ne consegue che l'ufficiale di stato civile che riceve una richiesta di annotazione da altro ufficiale dello stato civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare un’autonoma e diversa valutazione ma deve limitarsi a eseguire l'annotazione dell'atto stesso. Invero egli non gode della di discrezionalità alcuna in sede di annotazione a margine dell'atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune ai sensi dell’art. 42 e 102 del D.P.R. n. 396 del 2000.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – Atto di nascita – Annotazione – Rifiuto - Dichiarazione di riconoscimento del figlio; Rif. Leg. D.P.R. n. 396 del 2000.

autore: Ferrandi Francesca