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Trascritto l'adoption order che riconosce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi - Cass. Civ., Sez. Un., sent. 31 marzo 2021 n. 9006

Le Sezioni Unite affermano ancora una volta come il concetto di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, sia stato da tempo individuato nel “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far rifermento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6 TUE” (Cass., sez. L, 21 gennaio 2013, n. 1302; Cass., Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27592; Cass., Sez. L, 23 febbraio 2006, n. 4040).
Il giudice dunque, tutte le volte in cui deve stabilire l’ ammissibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, di un adoption order), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a quelle esistenti nel nostro sistema, ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cass. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599).
Ciò significa che i giudici di legittimità hanno optato per una nozione di ordine pubblico facendo riferimento ai principi supremi della Carta Costituzionale, tra cui rientrerebbe quello relativo all’interesse superiore del minore; alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa, come la disciplina delle unioni civili di cui alla Legge 76/2016, nonchè al principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale che la legge n. 184 del 1983 in tema di adozione ed il diritto vivente hanno contribuito a plasmare attraverso plurime figure di genitorialità adottiva, per salvaguardare la continuità affettiva e relazionale. E’ divenuto, infatti, consueto leggere nelle sentenze dei Giudici di Strasburgo, in particolare nei procedimenti adottivi, il richiamo al principio secondo cui il rapporto affettivo che si sia consolidato all’interno di un nucleo familiare – sia che lo si intenda in senso tradizionale o ad esso omologabile - deve essere conservato, a prescindere dalla corrispondenza con un rapporto giuridicamente riconosciuto, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione.
Inoltre, la Corte europea riconosce la violazione del principio di non discriminazione stabilito dall’art. 14 della Convenzione in presenza di una ingiustificata disparità di regime giuridico tra le coppie eterosessuali e le coppie formate da persone dello stesso sesso.
Nessuna importanza ha poi il fatto che il minore sia inserito in una famiglia costituita da coppia omosessuale: d’altro canto, la Cassazione sul punto si è già espressa ritenendo che l'asserita dannosità di tale inserimento va provata in concreto sulla base di certezze scientifiche o dati di esperienza e non può essere fondata sul pregiudizio dell’orientamento sessuale (Cass., sez. 1, 11 gennaio 2013, n. 601); né può avere incidenza sull’idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale l’orientamento sessuale della coppia (Cass., sez. 1, 22 giugno 2016, n. 12962; Cass., sez. I, 20 giugno 2017, n. 12502).
Sul fatto poi che la recisione dei legami del minore con i genitori biologici sulla base del libero consenso prestato non sia contrario ai principi di ordine pubblico, le Sezioni Unite, nelle sue considerazioni finali, richiama un principio espresso da una lontana sentenza della Consulta: “È ben vero che - in questo quadro - l'adozione consensuale può in concreto mascherare illecite cessioni, di vario tipo, stimolando la creazione di vere e proprie situazioni di "mercato" che - ove si determinino - snaturano e inquinano profondamente l'approccio degli adottanti ai minori. Ma la constatazione della esistenza di questo fenomeno - che, secondo denunzie che promanano da vari organismi e sedi anche internazionali, avrebbe assunto dimensioni preoccupanti - non può di per sé condurre questa Corte a ritenere fondata una questione che poggia su generalizzazioni indimostrate.” (Corte cost., 11 dicembre 1989, n. 536).
Deve perciò, essere assicurato il preminente interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all’identità, alla stabilità affettiva, relazionale e familiare, contenuto nella Carta Costituzionale e nelle Convenzioni internazionali.
Valeria Cianciolo

Cass. Civ., Sez. Un., sent. 31 marzo 2021 n. 9006 – Pres. Curzio, Cons. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

autore: Cianciolo Valeria