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Precisazioni della S.C. su danno parentale e danno esistenziale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2021, n. 8622

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2021, n. 8622; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Sestini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca, atteso che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

RISARCIMENTO DEI DANNI – Danno parentale – Danno esistenziale - Danno non patrimoniale – Liquidazione e valutazione; Rif. Leg. Artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.

autore: Ferrandi Francesca