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Un nuovo principio di diritto in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 19 marzo 2021, n. 7842

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 19 marzo 2021, n. 7842;  Pres. San Giorgio, Rel. Cons. Oliva per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito dello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev'essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero su presunzioni a loro volta poggiate su circostanze concrete ed attuali, potendosi richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della predetta valutazione, in quanto indicatori della personalità del soggetto. Allo stesso modo, nell'apprezzamento dell'esistenza e del livello di effettività dei legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. Nell'ambito di tale disamina, l'età dei coniugi al momento del matrimonio, la circostanza che uno di essi viva all'estero per giustificati motivi, e che in sua vece intervenga nella vita familiare una diversa figura parentale, non sono elementi che possono, di per sè soli, essere ritenuti decisivi ai fini della prova di un contesto di abbandono familiare, tanto meno quando sia comunque accertata la presenza, nel contesto familiare, del richiedente il permesso di soggiorno, e sia nota l'esistenza di una misura di limitazione della sua libertà personale che, di per sè stessa, giustifica ampiamente da un lato la sua minore, o più difficoltosa, presenza nella vita dei congiunti, e dall'altro lato la presenza, nella quotidianità familiare, di altra figura parentale di riferimento e di ausilio.

IMMIGRAZIONE – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Condizioni per il rinnovo; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998. D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 4, 5, 5bis.

autore: Ferrandi Francesca