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La liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità  psicofisica del soggetto sotto l'aspetto dell'invalidità  temporanea e permanente - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 marzo 2021, n. 7126

Martedì, 16 Marzo 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 marzo 2021, n. 7126; Pres. Frasca, Rel. Cons. Tatangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente; quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, mentre, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto, dovendosi inoltre tenere anche conto nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale delle relative sofferenze morali soggettive, eventualmente da egli patite negli indicati periodi.

autore: Ferrandi Francesca