Le relazioni prodotte dai servizi sociali sono sottratte al diritto d'accesso - TAR Emilia Romagna Parma, sent. 10 novembre 2020
Nel caso di specie il ricorrente chiedeva di accedere alla documentazione dei Servizi Sociali riguardanti sia la ex compagna tossicodipendente, sia la figlia minore con lei convivente, ritenendoli indispensabili per agire innanzi alla competente Autorità Giudiziaria per la tutela dell'incolumità psicofisica e degli interessi della bambina.
Nel dato letterale di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), della L. n. 241 del 1990, non rientrano gli atti relativi ad organi ed attività giurisdizionali, ovvero strumentalmente ricollegabili a questi ultimi, atteso che lo "specifico procedimento" cui si riferisce la norma è, con tutta evidenza, un procedimento amministrativo e non un procedimento giudiziario, come, invece, è accaduto nel caso de quo, in cui il Comune di Piacenza ha proceduto a redigere apposite relazioni su espresso mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna.
Le relazioni prodotte dai servizi sociali sui necessari accertamenti, anche con accessi domiciliari, effettuati su impulso del giudice civile nell'ambito del procedimento giudiziario, efferenti le condizioni di vita personale, familiare e sociale dei minori, costituiscono atti giudiziari e processuali e come tali sottratti al diritto d'accesso non costituendo atti amministrativi.
Atti amministrativi - Diritto di accesso - Rif. Leg. art. 1, 2, 3, 22, 24 co. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
editor: Cianciolo Valeria
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