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Annullata la sentenza che aveva condannato il marito per violazione dell'art. 570 cod. pen. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2021 n. 1867

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2021 n. 1867 - Pres. Petruzzellis, Rel. Cons. Silvestri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione. 
Tale conclusione è trasponibile anche all’art. 570 bis cod. pen.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, qualora l'imputato abbia diligentemente allegato specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta.
Annullata la sentenza e disposto il rinvio alla Corte d’Appello che dovrà valutare la pena e determinare se e in che misura la sospensione della stessa possa essere condizionata al pagamento del risarcimento del danno in favore della persona offesa.
 
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Sospensione condizionale - Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del "reo" – Rif. Leg. art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 570, 570 bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria