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Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche anche se va incontro alla morte - Cass. civ., sez. III, sent. 23 dicembre 2020, n. 29469

La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 213 Cost. e art. 32 Cost., comma 2.

Cass. civ., sez. III, sent. 23 dicembre 2020, n. 29469 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Scoditti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure.

Diritti della persona – Diritto all’autodeterminazione – Libertà religiosa – Testimoni di Geova - Rif. Leg. Art. 19, Cost.; Art. 32, comma 2, Cost.; L. 22 dicembre 2017, n. 219; Art. 33, comma 1, L. n. 833/1978

autore: Cianciolo Valeria