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Bullismo e risarcimento del danno della vittima - Corte App. Milano, 1 giugno 2020

Un pestaggio fra ragazzi e l’accaduto è già sulla chat di WhatsApp della classe dove l'episodio espone la vittima, descritto come un imbelle, alla pubblica derisione.

la nota a sentenza di Michela Labriola, al seguente link

Venerdì, 18 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Scuola | Responsabilità genitoriale | Responsabilità | Filiazione | Minori | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Schiaffino, 01.06.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un pestaggio fra ragazzi e l’accaduto è già sulla chat di WhatsApp della classe dove l'episodio sarebbe stato reso noto a tutti e ampiamente commentato esponendo la vittima, descritto come un imbelle, alla pubblica derisione. A seguito di tale evento gravissimo, il ragazzino, già fragile poiché dislessico, sovrappeso e con problemi di socializzazione, per cui era in cura presso una psicologa dell'Istituto, si sarebbe determinato a non frequentare la scuola per circa un mese.
Il disagio relazionale causato da episodi di bullismo è manifesto quando la vittima diventa timorosa di frequentare la scuola perché impaurita dalle aggressioni e prostrata per le offese.
Oltre al danno patrimoniale il giudice meneghino ha riconosciuto il risarcimento per il danno morale perché la vittima ha deciso di cambiare scuola per non incontrare chi lo aggrediva.

Bullismo - scuola - responsabilità – danni – Rif. Leg. artt. 1218 e 2048 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria