Per l'ipoteca basta la sentenza. Corte d'Appello di Milano, 18 maggio 2020
Nel diritto di famiglia la facoltà di iscrivere ipoteca è contemplata in sede di separazione dall’art. 156, comma 5, c.c., di divorzio all’art. 8, comma 2, l. 898/70, nell'ambito della negoziazione assistita dall'art. 5 comma 1 L. 162/2014.
Trattasi di uno strumento di garanzia preventiva, svincolato dalla sussistenza di un inadempimento.
A debitore che si ritenga leso compete la possibilità di chiedere la riduzione dell'ipoteca iscritta, se vi sia sproporzione fra il credito ed il valore del bene ipotecato.
Nel caso di specie il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda del debitore e diposto la cancellazione dell’ipoteca, dichiarandola illegittima, a fronte della mancanza di idonei presupposti.
Di contrario avviso la Corte d'Appello, secondo la quale ai fini dell'iscrizione è sufficiente un provvedimento giudiziale, non necessitando del requisito del periculum in mora.
editor: Fossati Cesare
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