Trust e imposta di registro - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 14 Ottobre 2020, n. 22182
Cass. Civ., Sez. V, Ord., 14 Ottobre 2020, n. 22182; Pres. Stalla, Rel. Cons. D’Oriano
Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust", di cui alla L. 16 ottobre 1989 n. 364, detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trastee", in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
editor: Ferrandi Francesca
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