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Madre condannata per l'interruzione delle lezioni scolastiche. Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 09 Ottobre 2020, n. 28213

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 09 Ottobre 2020, n. 28213; Pres. Costanzo, Rel. Cons. Aprile

Nel caso di specie una madre si era introdotta nella scuola del figlio in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell'istituto, e aveva prelevato il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, cagionando così l'interruzione della regolarità delle lezioni scolastiche.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 09 Ottobre 2020, n. 28213; Pres. Costanzo, Rel. Cons. Aprile per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra, l'elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento.

autore: Ferrandi Francesca