Il sequestro ex art. 156 VI co. cc è provvedimento cautelare atipico. Tribunale di Taranto, 25 marzo 2019
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L’art.156 sesto comma c.c. attribuisce al Giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato o di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ed esprime una valutazione di opportunità basata sull'apprezzamento delle conseguenze del comportamento dell'obbligato che induca a dubitare dell'esattezza e regolarità del futuro adempimento, "e quindi a frustrare le finalità proprie del contributo di mantenimento” Il sequestro indicato dalla norma è un provvedimento atipico perché il fumus boni iuris è dato dal titolo esecutivo già esistente ed il periculum in mora si identifica con l’inadempimento della parte obbligata.
In giurisprudenza, si è affermato che, per l’ordine di pagamento, non è necessario dimostrare un inadempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa irregolarità nei pagamenti, cosa accaduta nel caso del provvedimento del Tribunale di Taranto, Giudice relatore dott.ssa Annagrazia Lenti e Presidente dott. Martino Casavola.
* Provvedimento massimato e segnalato dall’Avv. Maria Beatrice Maranò del foro di Taranto e pres. sez Taranto Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia.
autore: Fossati Cesare
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