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Possibile la restituzione della casa familiare in comodato solo se sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno - Trib. di Piacenza, 11 giugno 2020

Possibile la restituzione della casa familiare in comodato solo se sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno

Lunedì, 20 Luglio 2020
Giurisprudenza | Casa coniugale | Merito Sezione Ondif di Piacenza
Tribunale di Piacenza, 11 giugno 2020 – Giud. dott.ssa Iaquinti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il comodato di immobile concesso al fine di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario rientra nella fattispecie di comodato sorto per un uso determinato di cui all'art. 1803 c.c. Pertanto, anche se le parti non hanno fissato un termine esplicito di durata non può affermarsi che si tratti di contratto "senza determinazione di durata".
Il termine infatti esiste anche se non è stato stabilito ma è ricavabile dalla finalità del comodato che è quella della soddisfazione delle esigenze della famiglia, intesa "anche nelle sue potenzialità di espansione".
Quando si ravvisa quest'ipotesi pertanto il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile solamente qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno, così come stabilito dall'art. 1809 c.c.

 Comodato - Esigenze abitative della famiglia (provvedimento di assegnazione della casa familiare) - Rilascio - Condizioni - Rif. Leg. artt. 1803, 1809, 1811 c.c.

 

editor: Cianciolo Valeria