Comunione legale, conto corrente e principio di accessione. Tribunale Bologna, 7 gennaio 2020
I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l'intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all'altro una disponibilità economica per il ménage familiare.
Anche nelle ipotesi in cui i coniugi, ai sensi dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975, abbiano optato per il regime della comunione legale pure per i beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della predetta legge, è applicabile il principio secondo cui la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull'accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, cod. civ.; e ciò salvo contrario accordo dei coniugi, impediente l'accessione della costruzione al suolo, quale
editor: Zadnik Francesca
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