L'esercizio del diritto-dovere di visita non rientra nelle esigenze d'urgenza e pertanto va sospeso. Tribunale di Trento, 31 marzo 2020
Venerdì, 10 Aprile 2020
Giurisprudenza
| Circolazione e residenza
| Affidamento dei figli
| Merito
| covid-19
Sezione Ondif di Bolzano
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Per il Tribunale trentino l'attuale emergenza epidemiologica e la normativa emergenziale - DPCM 22.03.2020 - impediscono di far rientrare nelle eccezioni al divieto di trasferirsi o spostarsi in comune diverso dal proprio le esigenze connesse all'esercizio del diritto-dovere di visita.
Dispone quindi, inaudita altera parte, la sospensione delle frequentazioni, assicurando videochiamate o telefonate almeno giornaliere.
* Si ringrazia l'avv. Raffaella Zadra.
autore: Fossati Cesare
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