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Matrimonio con il culto dei Testimoni di Geova e riconoscimento dello Stato. Cass. 9 marzo 2020, n. 6511

In materia di trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito proprio di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere, nel vigente quadro normativo, due ipotesi: l’una rappresentata dall'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano "Intese" con lo Stato italiano, nell'osservanza di un percorso di squisita natura politica che trova previsione nella Costituzione italiana e l'altra, disciplinata dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159, artt. 3, 7 e ss. e dalle norme attuative di cui al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, secondo la quale il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l'Italia non ha stipulato intese produce effetti civili a condizione che la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell'Interno, e che l'ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.