Per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso occorre che uno dei genitori manifesti carenza o inidoneità educativa. Tribunale Napoli Sent., 3 dicembre 2019 – Pres. Rel. Sica
In tema di
separazione e divorzio, per operare una deroga alla regola dell'affidamento
condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da
rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come
nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con
il figlio, di obiettiva lontananza. Ne discende che la scelta dell'affidamento
esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo,
sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla
inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della responsabilità
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio,
dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di
affidamento.
editor: Zadnik Francesca
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