Addebito al marito se abbandona la casa coniugale per assistere la madre malata. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 23 gennaio 2020, n. 1448
La Cassazione conferma l'addebito al marito poichè l'allontanamento dal domicilio coniugale, da lui posto in essere, non era giustificato dall'esigenza di accudire la madre, nè da precedenti motivi di incompatibilità, e ritenendo insussistenti violazioni dei doveri coniugali da parte della moglie.
Quanto ai figli, si ribadisce il principio espresso più volte dalla Cassazione ossia che l''obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica.
editor: Zadnik Francesca
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