Ai fini della tutela della prole il giudice non è vincolato alle domande delle parti. Tribunale di Rimini, 29 ottobre 2019
L'affidamento esclusivo può essere disposto
ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel
caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello
stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il disinteresse
manifestato dal resistente rispetto all'affidamento del figlio impongono di stabilire che il padre potrà vedere
il minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente con le esigenze
del minore.Seppure in assenza di domanda va posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio, dal momento che i provvedimenti a tutela degli interessi morali e materiali della prole possono essere adottati anche d'ufficio.Nella condanna
della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi
spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, onde evitare che la parte soccombente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti (si richiama Cass. ord. 22.09.2018 n. 22017) e si consente allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto.
editor: Fossati Cesare
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