L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. Tribunale di Bari, sez. I, sentenza 9 aprile 2019 n. 1556 – Giud. Pinto
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori: sicchè se uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L'obbligazione degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori si renda inadempiente agli obblighi di mantenimento, quand'anche disposti in sede di separazione (consensuale o giudiziale).
autore: Zadnik Francesca
Mercoledì, 3 Aprile 2024
L’accordo raggiunto in sede di divorzio non consente la revisione dell’assegno. Cass., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
La finalità meramente assistenziale non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno divorzile. ... |
Sabato, 30 Marzo 2024
Assegno divorzile negato al coniuge patrimonialmente indipendente. Tribunale di Roma, Sent. 19 ... |
Sabato, 30 Marzo 2024
La prova della convivenza more uxorio giustifica la revoca dell’assegno divorzile. Cass. ... |