
I diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite di Valeria Cianciolo
lunedì, 17 giugno 2019
Dottrina | Successioni
![]() |
La riserva a favore del coniuge separato Il primo comma dell'art. 548 c.c. prevede che il coniuge separato senza addebito abbia diritto allo stesso trattamento del coniuge non separato, sia per quanto riguarda la quota di eredità, che i diritti di abitazione ed uso già citati. Il secondo comma, invece, esclude dalla successione il coniuge separato con addebito, tuttavia questi avrà diritto ad un assegno vitalizio, se la momento della morte del de cuius beneficiava degli alimenti a suo carico.
Contenuti correlati
Focus on
- sabato 10 aprile 2021 / venerdì 02 luglio 2021 - Offerta formativa Webinair Ondif Aprile 2021 - Luglio 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.