Trust autodichiarato e circonvenzione di incapace di Valeria Cianciolo
Su gentile concessione del Direttore della Rivista "Trusts e Attività fiduciarie", Prof. Maurizio Lupoi, si pubblica l'articolo presente nella sezione Presentazione, del n. 3 del 2026 della citata testata, in tema di trust autodichiarato e circonvenzione di incapace
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La sentenza del Tribunale di Salerno del 4 novembre 20251 dichiara la nullità di un trust “liberale a favore dei discendenti” perché effetto diretto di una circonvenzione di incapace ex art. 643 cod. pen., con integrale reintegrazione del patrimonio della disponente e condanna del trustee alla restituzione parziale dei compensi.
Il caso è emblematico. Una donna di 65 anni, vedova e in grave prostrazione psichica dopo il decesso della madre, conferisce in trust la totalità del proprio patrimonio (due appartamenti, conti, libretti, buoni postali, crediti futuri da pensione) a favore del cugino, nominato trustee, e dei suoi stretti congiunti, riservandosi solo il 30% delle pensioni per la propria sussistenza.
Il trust, irrevocabile, attribuisce al cugino-trustee poteri illimitati di gestione, disposizione, alienazione e ipoteca, con esonero da responsabilità, ampia legittimazione processuale e un compenso fisso mensile, senza dovere di rendiconto; i beneficiari iniziali e finali sono lo stesso trustee, le sue figlie e la sorella.
Nei mesi successivi alla morte della madre, il cugino induce la disponente a: prelevare 27.000 euro dal libretto postale per sottoscrivere buoni cointestati con lui, poi affluiti nel trust; stipulare un finanziamento di 15.000 euro, con rata mensile di 237 euro, formalmente per spese notarili, a fronte di una residua liquidità di circa 40.000 euro successivamente trasferita al trust e a un fratello del convenuto; consentire che il 70% delle pensioni (propria e di reversibilità) confluisse mensilmente su un conto del trust intestato al trustee.
La conseguenza concreta è una pressoché totale spoliazione della donna, che rimane con il solo 30% della pensione per vivere e per pagare la rata del finanziamento, mentre il cugino, beneficiario e trustee, concentra su di sé il controllo e l’utilità del patrimonio.
In allegato l'articolo.
editor: Cianciolo Valeria
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