I coniugi sono tenuti ad evitare atti volti al mancato rispetto reciproco, anche se la crisi coniugale è in atto. Tribunale La Spezia, Sent., 23 gennaio 2019.
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Gli
atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, compiuti prima
dell'instaurarsi del procedimento di
separazione personale, e ancor
più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di
separazione di fatto, in base all'"id quod plerumque accidit"
debbono presumersi cause efficienti del
formarsi o del consolidarsi
di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione
della
convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una
crisi coniugale in atto, la quale di per sé non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal
matrimonio ex art. 143 c.c..
autore: Zadnik Francesca
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