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I coniugi sono tenuti ad evitare atti volti al mancato rispetto reciproco, anche se la crisi coniugale è in atto. Tribunale La Spezia, Sent., 23 gennaio 2019.

Mercoledì, 23 Gennaio 2019
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Merito
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Gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, compiuti prima dell'instaurarsi del procedimento di

separazione personale, e ancor più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di

separazione di fatto, in base all'"id quod plerumque accidit" debbono presumersi cause efficienti del

formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della

convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una

crisi coniugale in atto, la quale di per sé non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal

matrimonio ex art. 143 c.c..

autore: Zadnik Francesca