I coniugi sono tenuti ad evitare atti volti al mancato rispetto reciproco, anche se la crisi coniugale è in atto. Tribunale La Spezia, Sent., 23 gennaio 2019.
Gli
atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, compiuti prima
dell'instaurarsi del procedimento di
separazione personale, e ancor
più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di
separazione di fatto, in base all'"id quod plerumque accidit"
debbono presumersi cause efficienti del
formarsi o del consolidarsi
di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione
della
convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una
crisi coniugale in atto, la quale di per sé non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal
matrimonio ex art. 143 c.c..
editor: Zadnik Francesca
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Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
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Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783 |
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Lunedì, 3 Agosto 2026
Violenza e addebito della separazione |
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Venerdì, 31 Luglio 2026
Addebito della separazione e tolleranza |



