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Dal Tribunale, ai Servizi, al Giudice Tutelare per proseguire la vigilanza attiva sull'affidamento. Tribunale di Verona, 4 aprile 2019

Giovedì, 9 Maggio 2019
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, sentenza n. 819 del 4.04.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domiciliazione dei minori presso la madre, diritto-dovere di visita  limitato a fronte delle accertate criticità del padre dei minori. Predisposto d'ufficio l'avvio di un procedimento ex art 337 c.c. inanzi al Giudice Tutelare per valutare - definito il giudizio - possibilità di ampliamento delle visite.  Contributo al mantenimento nei confronti degli figli, incongruenze nell'esposizione del reddito, omessa produzione della documentazione bancaria richiesta dall'autorità giudiziaria, rilievo attribuito alle elargizioni economiche dei genitore del coniuge obbligato.

La sentenza chiude un annoso procedimento radicato sin dal 2011 ed avente ad oggetto due questioni delicate: 1) la frequentazione tra padre e figlio, segnata dalle problematiche del primo che hanno suggerito visite protette; il Collegio a fronte delle criticità riscontrate in capo al padre conferma le limitazioni nell'esercizio del diritto di visita in sentenza; apre, tuttavia, d'ufficio un procedimento innanzi al Giudice Tutelare al quale i servizi socio sanitari relazioneranno l'eventuale evoluzione del rapporto tra padre e figli valutando strade percorribili per un incremento. 2) Per quanto riguarda gli aspetti economici, limitati al riconoscimento di un contributo al mantenimento del figlio minore, rilevano ai fini della quantificazione alcuni aspetti: l'omessa esibizione degli estratti di conto corrente aggiornati così come richiesti dal Protocollo di Famiglia di Verona; l'incompatibilità tra reddito dichiarato e contributo al mantenimento comunque versato nel tempo; nonché il sistematico apporto della famiglia d'origine che costituisce un reddito rilevante ai fini della determinazione della capacità economica e reddituale della parte, richiamando a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione 13026/2014.

nota a cura di Barbara Lanza

presidente ONDIF Verona

autore: Fossati Cesare