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Proroga di giurisdizione e rinuncia all'eredità del minore: applicabile il Regolamento n. 2201/2003 Sent. CGUE (sesta sezione) del 19 aprile 2018.

Mercoledì, 20 Febbraio 2019
Giurisprudenza | Diritto internazionale | Merito
Sent. CGUE (sesta sezione) del 19 aprile 2018. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' possibile la proroga di competenza e la scelta di un giudice diverso da quello della residenza abituale del minore per due genitori, di diversa nazionalità, che vogliono ottenere l'autorizzazione alla rinuncia dell'eredità di cui è beneficiaria la figlia.

La scelta del giudice, infatti, può avvenire in modo implicito, anche senza un accordo scritto, purché sia salvaguardato l'interesse superiore del minore.

E' questo il principio affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 19 aprile nella causa C-565/16 su rinvio pregiudiziale di un giudice greco il quale aveva delle perplessità sulla propria competenza con riferimento all'azione esperita da due genitori di diversa nazionalità – padre italiano e madre greca – residenti con la figlia, cittadina greca, in Italia.

I genitori avevano presentato una richiesta di autorizzazione a rinunciare, per conto della figlia, all'eredità del nonno materno. Questo anche per il timore di azioni di risarcimento danni nei confronti della minore visto che il de cuius era stato condannato per tentata frode.

Importante la precisazione della Corte Ue: la richiesta di autorizzazione alla rinuncia all'eredità del minore, che impone l'intervento del giudice tutelare, non è da inquadrare nella materia successoria perché è "conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori", in quanto misura di protezione nell'amministrazione dei suoi beni. Il procedimento di successione – osserva la Corte – non è determinante per inquadrare la misura nel diritto delle successioni. Così, è applicabile il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che esclude dal proprio ambito di applicazione le successioni.

Il regolamento individua come giudice competente, tra gli altri, quello della residenza abituale del minore, ma ammette la possibilità per le parti di scegliere il giudice. Una opportunità – scrive la Corte – che si può conseguire in modo implicito e univoco con una domanda congiunta, anche senza accordo espresso. A patto, però, che anche il pubblico ministero, parte nel procedimento, sia d'accordo e che la proroga sia nell'interesse superiore del minore.

La Corte ha precisato che nel caso in cui i genitori di un minore abbiano presentato, per suo conto, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un'eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 va interpretato nel senso che: «il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all'autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; inoltre, la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell'asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all'interesse superiore del minore».

autore: Zadnik Francesca