Non ha diritto all'assegno di mantenimento nè alimentare il figlio mggiorenne che colposamente non reperisce o mantiene lavoro ed ha problemi con la giustizia. Tribunale di Cassino – Sezione civile – Sentenza 12 aprile 2018 n. 465
La lettura combinata quindi degli artt. 30 Cost., 147, 315 bis e 337 septies c.c. porta a concludere che vi è un obbligo di mantenimento dei figli che permane oltre la maggiore età e un diritto del figlio ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa avere gli adeguati strumenti per realizzare la propria indipendenza economica. Nel caso di specie però, sia per quanto concerne il riconoscimento di un assegno di mantenimento sia per quanto attiene l'assegno alimentare lo stato di bisogno, non è ammissibile la concessione di un assegno di mantenimento o alimentare.
Entrambi gli istituti richiamati presuppongono, di fatto, che la condizione di difficoltà non sia, in un qualche modo, derivata o ascrivibile alla condotta del soggetto che quello aiuto richiede. Il figlio maggiorenne in questione infatti ha avuto problemi con la giustizia, permanendo in carcere per un periodo, e non vuole reperire o mantenere attività lavorativa.
editor: Zadnik Francesca
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