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L'adozione mite tutela il minore quando non è possibile l'affidamento preadottivo. Cass. 16 aprile 2018 n. 9373

Lunedì, 23 Aprile 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 marzo – 16 aprile 2018, n. 9373 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 integra una «clausola di chiusura del sistema» volta a salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra adottante e adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", che va intesa come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto.

I tempi per una verifica della possibilità di rientro del bambino nella famiglia di origine sono apparsi, alla Corte territoriale, incompatibili con le esigenze di stabilità del bambino. Ne deriva che soddisfa le esigenze del minore l'adozione in casi particolari, che assicura al minore la possibilità di vivere nell'ambito di una famiglia che gli assicura cure adeguate, e nell'ambito della quale lui, ormai adolescente e capace di giudizio, vuole crescere.

autore: Fossati Cesare